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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: Sospesi tutti i termini per adempiere, fino al 31.12.2020

Vi segnalo la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Circolare in oggetto contenente chiarimenti su alcune norme del decreto legge “Liquidità” (D.L.n.23/2020).


In particolare, l’articolo 24 del decreto legge in esame, prevede, come richiesto da Fiaip tramite emendamento (cfr. Comunicazione della Presidenza Nazionale del 27 marzo scorso), la sospensione, per il periodo 23febbraio - 31dicembre 2020,  dei  termini stabiliti dal DPR n.131/1986 e dall’art. 7 L.n.448/1998 per non perdere i benefici fiscali “prima casa” .


Riporto, quindi, di seguito, quanto chiarito sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare in oggetto e che allego:


8 - Termini agevolazioni prima casa


Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 24, che stabilisce la sospensione dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni “prima casa”, entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione per coloro che ne hanno usufruito.


8.1 Ambito applicativo

La norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il23 febbraio 2020e il31 dicembre 2020,dei termini  per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1°gennaio2021.


In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:


(Termini di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26aprile1986, n. 131, nonché del termine previsto dall’articolo 7 della legge 23dicembre1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. )


  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.


È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato

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